CONTRATTI DI LAVORO A DURATA LIMITATA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Un recente articolo di cronaca ha portato alla nostra attenzione un punto importante di una delle normative in materia di contratti di lavoro: il D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, che lega la valutazione dei rischi ai contratti di lavoro a termine.

Contratto-a-progetto
Nel decreto 81/2015 (da non confondere con il testo unico della sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008), l’art. 20 prevede quanto segue:
“1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] d) da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”
“2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”

 
Più semplicemente, qualunque contratto che preveda una durata limitata del rapporto di lavoro, viene automaticamente commutato in contratto a tempo indeterminato, andando a decadere la clausola di apposizione del termine, se il datore di lavoro non dimostra di aver eseguito la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Tale norma ha il fine di tutelare al meglio quei lavoratori che operano con contratti a termine, ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro, andando così ad aumentare il rischio di infortunio per gli stessi lavoratori.