E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 52/2022 che converte in legge con modifiche il D.L. 24/2022.
All’interno un’importante novità legata alla formazione in videoconferenza.
La Legge introduce questo articolo:
Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Ne consegue che, a far data dal 24/05/2022 e fino ad eventuali modifiche normative, la formazione in videoconferenza sincrona (quindi non in visione registrata) sarà considerata a tutti gli effetti formazione in presenza.
Sarà quindi applicabile a qualsiasi tipologia di corso (eccetto i moduli pratici: es. antincendio, carrelli elevatori, primo soccorso, etc.) e, per i corsi che non richiedono accreditamento e regole specifiche regionali, svolta da qualsiasi soggetto, purché la docenza venga erogata da soggetti in possesso dei requisiti previsti.