Nuovo “Decreto Green Pass”

In data 21 settembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021 il D.L. n. 127/2021, che definisce le “Modalità urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Tale Decreto riguarda anche tutte le attività private e, in attesa dei Decreti Attuativi che dovrebbero essere emanati nei prossimi giorni, prescrive ad oggi quanto segue:
1) A chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID 19 (c.d. Green Pass).

2) Il Decreto entra in vigore il 15 ottobre 2021 ed ha validità fino al 31 dicembre 2021 (termine attualmente fissato per la fine dello stato di emergenza).

3) Il Decreto si applica a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

4) Il Datore di Lavoro deve definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

5) Il Datore di Lavoro individua con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento.

6) Il Lavoratore non in possesso della Certificazione verde COVID 19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7) Per le Aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

8) Le disposizioni del Decreto non si applicano a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

9) Coloro che sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10) Le sanzioni prevedono: per il Lavoratore che accede al luogo di lavoro senza certificazione verde sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro (oltre alla mancata retribuzione per il periodo di assenza ingiustificata e/o sospensione); per il Datore di Lavoro a seguito della mancanza di verifica delle regole e/o di predisposizione di modalità di verifica della Certificazione Verde sanzione da 400 a 1.000 euro.

Si fa presente che il Decreto, a differenza di quanto finora stabilito, prevede che la Certificazione Verde possa essere rilasciata il giorno stesso della somministrazione della prima dose di vaccino.

Una volta emanati i Decreti Attuativi, secondo le modalità in essi indicati, sarà necessario predisporre una procedura aziendale per la gestione di quanto sopra riportato.