RINVIO SISTRI

Il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione in data 29 dicembre 2017 della Legge di Bilancio 2018, ha ratificato l’ulteriore rinvio al 31 dicembre 2018 dell’applicabilità delle sanzioni relative al sistema di tracciabilità dei Rifiuti speciali – SISTRI, di cui all’articolo 260-bis, commi da 3 a 9 e all’articolo 260-ter.

Va precisato però, sempre in riferimento al SISTRI, che le sanzioni previste invece dall’articolo 260-bis, D.lgs 152/2006, commi 1 (omessa iscrizione al sistema «nei termini previsti») e 2 (omesso pagamento del contributo annuale «nei termini previsti») rimangono operative seppur con la conferma della riduzione del 50% delle stesse, ratificata dal decreto mille proroghe del 2016.

Si ricorda che il DM del 24 aprile 2014 aveva sancito che solo le Aziende produttrici di rifiuti speciali pericolosi con un organico maggiore a 10 dipendenti dovranno essere registrate e utilizzare il Sistema telematico.

Le aziende che sono obbligate ad effettuare lo smaltimento dei propri rifiuti speciali con il sistema Sistri, qualora non l’avessero già fatto, devono dunque iscriversi a tale sistema di tracciabilità dei Rifiuti e pagare il contributo annuale, pena sanzionabilità.
Se poi non lo dovessero utilizzare, non potranno essere sanzionate per tutto l’anno 2018.

Si ricorda che rimangono invece obbligatorie e sanzionabili le procedure cartacee di smaltimento dei Rifiuti tramite Registro carico/scarico e Formulario, attualmente ancora obbligatorie per tutte le aziende.

Sistri

 

 

Il nuovo Art. 194-bis del D.Lgs. n.152/2006
Semplificazione del procedimento di tracciabilita’ dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI
“1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalita’ di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
4. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o piu’ procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
c) previsione di modalita’ semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualita’ in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi”.