RINVIO SISTRI

Il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione in data 30 dicembre 2016 del decreto n. 244 (“milleproroghe”), ha ratificato l’ulteriore rinvio «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato […] e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» dell’applicabilità delle sanzioni relative al nuovo sistema di tracciabilità dei Rifiuti speciali – SISTRI, di cui all’articolo 260-bis, commi da 3 a 9 e all’articolo 260-ter.

Va precisato però, sempre in riferimento al SISTRI, che le sanzioni previste invece dall’articolo 260-bis, D.lgs 152/2006, commi 1 (omessa iscrizione al sistema «nei termini previsti») e 2 (omesso pagamento del contributo annuale «nei termini previsti») rimangono operative seppur con la conferma della riduzione del 50% delle stesse, ratificata dal decreto mille proroghe dello scorso anno.

Si ricorda che il DM del 24 aprile 2014 aveva sancito che solo le Aziende produttrici di rifiuti speciali pericolosi con un organico maggiore a 10 dipendenti dovranno essere registrate e utilizzare il Sistema telematico.

Le aziende che sono obbligate ad effettuare lo smaltimento dei propri rifiuti speciali con il sistema Sistri, qualora non l’avessero già fatto, devono dunque iscriversi a tale sistema di tracciabilità dei Rifiuti e pagare il contributo annuale, pena sanzionabilità.
Se poi non lo dovessero utilizzare, non potranno essere sanzionate per tutto l’anno 2017.

Si ricorda che rimangono invece obbligatorie e sanzionabili le procedure cartacee di smaltimento dei Rifiuti tramite Registro carico/scarico e Formulario, attualmente ancora obbligatorie per tutte le aziende.