INAIL: I DATI PER IL 2015

Giugno 23rd, 2016 by

Il presidente dell’INAIL, Massimo De Felice, ha presentato i dati dell’Istituto per gli infortuni e le malattie professionali rilevate lo scorso anno.

Nella relazione annuale 2015 si evidenzia quanto segue:

– 637mila denunce di infortunio registrate (dato in DIMINUZIONE del 4% rispetto al 2014);inail1

– 416mila infortuni riconosciuti sul lavoro (dato in DIMINUZIONE del 6,6% rispetto al 2014), di cui il 18,2% avvenuti “fuori dall’azienda”;

– 1.246 denunce di infortunio con esito mortale (dato in CRESCITA del 7,5% rispetto al 2014);

– 694 infortuni con esito mortale accertati sul lavoro (dato in DIMINUZIONE del 2% rispetto al 2014; tuttavia il dato non risulta consolidato, con 26 infortuni ancora in istruttoria);

– 11 milioni di giornate di inabilità, derivanti da infortuni sul lavoro;

– 59 mila denunce di malattie professionali (dato in CRESCITA del 2,5% rispetto al 2014), di cui al 34% è stata riconosciuta la causa professionale;

– 66mila imprese che hanno usufruito della rudizione del premio Inail per meriti di prevenzione (dato in CRESCITA del 21,2% rispetto al 2014).

Una prima analisi dei dati evidenzia che se sono stati fatti dei progressi nella prevenzione degli infortuni, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda le malattie professionali.

Siamo testimoni di un miglioramento della percezione del rischio di infortunio, ma anche della maggior difficoltà di percepire i fattori che portano allo sviluppo di un evento dannoso che si sviluppa in maniera progressiva nel tempo, come la malattia professionale.

CONTRATTI DI LAVORO A DURATA LIMITATA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Giugno 8th, 2016 by

Un recente articolo di cronaca ha portato alla nostra attenzione un punto importante di una delle normative in materia di contratti di lavoro: il D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, che lega la valutazione dei rischi ai contratti di lavoro a termine.

Contratto-a-progetto
Nel decreto 81/2015 (da non confondere con il testo unico della sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008), l’art. 20 prevede quanto segue:
“1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] d) da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”
“2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”

 
Più semplicemente, qualunque contratto che preveda una durata limitata del rapporto di lavoro, viene automaticamente commutato in contratto a tempo indeterminato, andando a decadere la clausola di apposizione del termine, se il datore di lavoro non dimostra di aver eseguito la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Tale norma ha il fine di tutelare al meglio quei lavoratori che operano con contratti a termine, ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro, andando così ad aumentare il rischio di infortunio per gli stessi lavoratori.