EMISSIONI IN ATMOSFERA RINNOVO AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE GENERICA

Gennaio 17th, 2017 by

ai sensi dell’art.272 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si ricorda che le Ditte che hanno presentato nel 2007 domanda di adesione all’Autorizzazione a carattere generale per le Emissioni in atmosfera, art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006, devono presentare richiesta di rinnovo della stessa almeno 45 giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di invio della prima domanda di adesione. Il rinnovo dell’Autorizzazione Generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive Autorizzazioni Generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.
Nel caso non si proceda al rinnovo decennale dell’adesione, decadrà l’autorizzazione in essere e, pertanto, l’Azienda risulterà inadempiente al procedimento autorizzativo Emissioni in atmosfera.

Ricordiamo che, per procedere alla presentazione del rinnovo dell’autorizzazione, abbiamo necessità dei dati in Vostro possesso.

SE INTENDENTE INCARICARCI DI EFFETTUARE IL RINNOVO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI DI CARATTERE GENERALE GENERICA. VI INVITIAMO A TRASMETTERCI QUANTO SOTTO INDICATO ENTRO IL 10/02/2017.

Vi indichiamo la documentazione necessaria, che in tal caso dovrete presentarci:Emissioni_in_Atmosfera

1.Copia della precedente domanda di adesione presentata, con relativa ricevuta di spedizione;

2.Elenco camini esistenti ed attualmente autorizzati con relativa portata di emissione e fase lavorativa svolta;

3.Comunicazione di eventuali modifiche da eseguire: cambio di ragione sociale, trasferimento o installazione di nuovi camini;

4.Ultimi certificati analitici eseguiti delle emissioni in atmosfera.

Il nostro Studio è disponibile ad offrirVi la propria consulenza per la predisposizione e spedizione del RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE.

La spedizione della pratica dovrà avvenire in forma Telematica al SUAP di competenza.

RINVIO SISTRI

Gennaio 5th, 2017 by

Il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione in data 30 dicembre 2016 del decreto n. 244 (“milleproroghe”), ha ratificato l’ulteriore rinvio «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato […] e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» dell’applicabilità delle sanzioni relative al nuovo sistema di tracciabilità dei Rifiuti speciali – SISTRI, di cui all’articolo 260-bis, commi da 3 a 9 e all’articolo 260-ter.

Va precisato però, sempre in riferimento al SISTRI, che le sanzioni previste invece dall’articolo 260-bis, D.lgs 152/2006, commi 1 (omessa iscrizione al sistema «nei termini previsti») e 2 (omesso pagamento del contributo annuale «nei termini previsti») rimangono operative seppur con la conferma della riduzione del 50% delle stesse, ratificata dal decreto mille proroghe dello scorso anno.

Si ricorda che il DM del 24 aprile 2014 aveva sancito che solo le Aziende produttrici di rifiuti speciali pericolosi con un organico maggiore a 10 dipendenti dovranno essere registrate e utilizzare il Sistema telematico.

Le aziende che sono obbligate ad effettuare lo smaltimento dei propri rifiuti speciali con il sistema Sistri, qualora non l’avessero già fatto, devono dunque iscriversi a tale sistema di tracciabilità dei Rifiuti e pagare il contributo annuale, pena sanzionabilità.
Se poi non lo dovessero utilizzare, non potranno essere sanzionate per tutto l’anno 2017.

Si ricorda che rimangono invece obbligatorie e sanzionabili le procedure cartacee di smaltimento dei Rifiuti tramite Registro carico/scarico e Formulario, attualmente ancora obbligatorie per tutte le aziende.