CONTRATTI DI LAVORO A DURATA LIMITATA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Giugno 8th, 2016 by

Un recente articolo di cronaca ha portato alla nostra attenzione un punto importante di una delle normative in materia di contratti di lavoro: il D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, che lega la valutazione dei rischi ai contratti di lavoro a termine.

Contratto-a-progetto
Nel decreto 81/2015 (da non confondere con il testo unico della sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008), l’art. 20 prevede quanto segue:
“1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] d) da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”
“2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”

 
Più semplicemente, qualunque contratto che preveda una durata limitata del rapporto di lavoro, viene automaticamente commutato in contratto a tempo indeterminato, andando a decadere la clausola di apposizione del termine, se il datore di lavoro non dimostra di aver eseguito la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Tale norma ha il fine di tutelare al meglio quei lavoratori che operano con contratti a termine, ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro, andando così ad aumentare il rischio di infortunio per gli stessi lavoratori.

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 – CLP

Maggio 31st, 2016 by

 

Il 1° giugno 2016 sarà trascorso un anno dall’abrogazione delle Direttive Europee in materia di etichettatura delle sostanze chimiche (67/548/CEE e 1999/45/CE), Direttive sostituite dal Regolamento Europeo n. 1272/2008, meglio noto come CLP.
Il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) nasce per uniformare la classificazione degli agenti chimici presenti sul mercato mondiale.
Nel 2009 l’Europa ha aderito al sistema armonizzato di classificazione chiamato GHS (Globally Harmonized System), che incorpora i criteri di etichettatura, i simboli e le avvertenze delle diverse sostanze e miscele.

NOVITÀ INTRODOTTE

Tra i cambiamenti più rilevanti, si ricorda:pittogrammiCLP
– diversa terminologia: il termine “preparato” viene sostituito dal termine “miscela”;
– le “indicazioni di pericolo H” sostituiscono le precedenti “frasi di rischio R” (descrivendo la natura del pericolo legato a sostanze e miscele);
– anche le “frasi S” vengono sostituite dalle nuove “frasi P” o “consigli di prudenza” (misure raccomandate per ridurre o prevenire gli effetti dannosi dei prodotti);
– i vecchi “pittogrammi” arancioni sono stati sostituiti da nuovi pittogrammi a forma romboidale di colore bianco con cornice rossa.

Si sottolinea anche che il Regolamento CLP non ha semplicemente modificato l’etichettatura dei prodotti, ma ha anche introdotto una diversa classificazione dei pericoli di alcune sostanze, che hanno modificato il loro livello di rischio, aumentando la pericolosità.

OBBLIGHI DELL’AZIENDA

L’Azienda che utilizza miscele o sostanze pericolose deve effettuare una valutazione del rischio specifica (valutazione del rischio da agenti chimici), in cui vengono valutati i rischi derivanti dall’inalazione o dal contatto con gli agenti chimici utilizzati.
L’Azienda ha l’obbligo di avere copia delle schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati nel processo produttivo.
Le schede di sicurezza (SDS) devono essere in una lingua comprensibile ai lavoratori che utilizzano tale prodotto, che ne devono prendere visione per conoscere i pericoli collegati al suo utilizzo.
Il datore di lavoro deve assicurasi di avere una copia delle SDS aggiornata con il nuovo Regolamento Europeo CLP. Una volta raccolte tutte le schede, si consiglia di fornirne sempre una copia al medico competente, perchè possa prenderne visione.

THYSSENKRUPP: Confermate le condanne in via definitiva

Maggio 17th, 2016 by

Dinamica dell’incidente

La notte tra il 5 e il 6 dicembre 2008, nello stabilimento di Torino dell’azienda siderurgica Thyssenkrupp, l’incendio causato da una perdita d’olio bollente ha ferito gravemente 8 operai che operavano sulla linea 5. Nei giorni successivi, 7 di loro sarebbero morti.
I primi tentativi di spegnimento messi in atto dai lavoratori sarebbero stati vani, a causa delle pessime condizioni in cui si trovavano i mezzi estinguenti (gran parte dei 32 estintori presenti erano inutili, così come le manichette dell’acqua).
In programma la chiusura dello stabilimento nei mesi successivi: le manutenzioni ed i controlli erano quindi stati sospesi e questo ha certamente contribuito ad impedire un’adeguata risposta all’emergenza.

La Sentenza

Le condanne confermate oggi sono le più alte mai inflitte per un incidente sul lavoro.
La vicenda giudiziaria, iniziata il 15 gennaio 2009 vede, tra le varie condanne, quella per l’amministratore delegato (datore di lavoro) a 9 anni e 8 mesi di reclusione e quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) a 6 anni e 8 mesi; a 7 anni e 6 mesi è stato invece condannato il responsabile degli investimenti anticendio.
Omicidio colposo, omissioni di cautele antinfortunistiche e incendio colposo aggravato sono i capi d’imputazione soggettiva per cui i resposabili sono stati incriminati.

La tragedia ha contribuito a spingere il Parlamento, il 9 aprile 2008, all’approvazione del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Decreto Legislativo n.81, pubblicato proprio il 30 apirle 2008, alla vigilia della festa dei lavoratori.

Gestioni Ambientali S.r.l. compie 20 anni

Aprile 14th, 2016 by

Gestioni Ambientali festeggia il 20° anno di attività con la creazione di un nuovo sito.
Il sito dovrà essere un punto di incontro tra la nostra struttura e le Vostre esigenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in materia di tutela ambientale.

L’attività di Gestioni Ambientali, che nasce nel 1996 come continuazione dello Studio professionale del Dr. Federico D’Andrea, attivo dal 1980, è sempre stata volta a risolvere i problemi delle Aziende, per tutto quello che riguarda le normative in materia di sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente, aiutando gli imprenditori a districarsi tra le diverse leggi ed i continui aggiornamenti.

La nostra attività, rivolta non solo alla grande impresa ma soprattutto alle piccole aziende, che costituiscono la struttura economica del nostro territorio, ha sempre cercato di non limitarsi a svolgere adempimenti burocratici , alle volte molto onerosi, ma soprattutto ad aiutare imprenditori e lavoratori a formarsi una cultura della sicurezza, che non solo risponda alle esigenze normative, ma soprattutto diventi un investimento per l’Azienda.

Questo è il nostro impegno anche per il futuro: essere al fianco delle Aziende, con interventi di consulenza e progetti, che non siano meri obblighi normativi, ma azioni concrete per una visione diversa della sicurezza e della tutela ambientale, tale da consentire alle Aziende stesse non solo di essere in regola con le leggi, ma anche e soprattutto di essere competitive, avendo investito in modo corretto nella crescita imprenditoriale.

Formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Aprile 14th, 2016 by

Nel 2012 uno specifico Accordo Stato-Regioni ha fissato i contenuti e il monte-ore necessario che deve essere somministrato a qualunque lavoratore adibito ad attività lavorativa, come previsto dagli Artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008, non fissando però competenze specifiche per il docente.

Il 18 aprile 2014, però, in Commissione consultiva permanente, sulla base del documento elaborato nel Comitato speciale n. 5, sono stati stabiliti i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento», ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
In tale sede la Commissione stabiliva una deroga per due anni che garantiva la possibilità per i datori di lavoro, a prescindere dai requisiti personali di competenza posseduti, di svolgere formazione ai propri lavoratori, purché avessero frequentato il corso per RSPP.

Dal 18 aprile 2016 non è più applicabile la suddetta deroga per docenze in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro e il docente di tali corsi dovrà possedere le competenze fissate dalla suddetta Commissione.

SISTRI 2016

Aprile 14th, 2016 by

Il DM del 24 aprile 2014 ha sancito che le Aziende produttrici di rifiuti speciali pericolosi con un organico maggiore a 10 dipendenti dovranno, oltre alle normali procedure cartacee, essere registrati e utilizzare il Sistema telematico SISTRI.

Le aziende, dunque, che sono obbligate ad effettuare lo smaltimento dei propri rifiuti speciali con il sistema Sistri, qualora non l’avessero già fatto, devono iscriversi a tale sistema di tracciabilità dei Rifiuti e pagare il contributo annuale, pena sanzionabilità, entro il 30 aprile.

Con l’approvazione del decreto Milleproroghe 2016, però, è stato ratificato quanto era stato approvato in seno al Consiglio dei Ministri n. 98 del 23 dicembre 2015 ed è divenuto ufficiale l’ulteriore rinvio al 1° gennaio 2017 dell’applicabilità delle sanzioni relative al nuovo sistema di tracciabilità dei Rifiuti speciali- SISTRI, di cui all’articolo 260-bis, commi da 3 a 9 e all’articolo 260-ter (mancato o fallace utilizzo del Sistema).

Va altresì precisato che le ulteriori sanzioni previste dall’articolo 260-bis, Dlgs 152/2006, commi 1 (omessa iscrizione al sistema «nei termini previsti») e 2 (omesso pagamento del contributo annuale «nei termini previsti») sono applicabili già dal 2015.
Si puntualizza inoltre che rimangono obbligatori le procedure cartacee di smaltimento dei Rifiuti tramite Registro carico/scarico e Formulario e sanzionabili se non effettuate correttamente.