Settembre 24th, 2021 by gestioniambentali
In data 21 settembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021 il D.L. n. 127/2021, che definisce le “Modalità urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della Certificazione Verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Tale Decreto riguarda anche tutte le attività private e, in attesa dei Decreti Attuativi che dovrebbero essere emanati nei prossimi giorni, prescrive ad oggi quanto segue:
1) A chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID 19 (c.d. Green Pass).
2) Il Decreto entra in vigore il 15 ottobre 2021 ed ha validità fino al 31 dicembre 2021 (termine attualmente fissato per la fine dello stato di emergenza).
3) Il Decreto si applica a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
4) Il Datore di Lavoro deve definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
5) Il Datore di Lavoro individua con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento.
6) Il Lavoratore non in possesso della Certificazione verde COVID 19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7) Per le Aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
8) Le disposizioni del Decreto non si applicano a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
9) Coloro che sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10) Le sanzioni prevedono: per il Lavoratore che accede al luogo di lavoro senza certificazione verde sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro (oltre alla mancata retribuzione per il periodo di assenza ingiustificata e/o sospensione); per il Datore di Lavoro a seguito della mancanza di verifica delle regole e/o di predisposizione di modalità di verifica della Certificazione Verde sanzione da 400 a 1.000 euro.
Si fa presente che il Decreto, a differenza di quanto finora stabilito, prevede che la Certificazione Verde possa essere rilasciata il giorno stesso della somministrazione della prima dose di vaccino.
Una volta emanati i Decreti Attuativi, secondo le modalità in essi indicati, sarà necessario predisporre una procedura aziendale per la gestione di quanto sopra riportato.
Luglio 29th, 2021 by gestioniambentali
Come ogni anno, l’INAIL ha pubblicato il modello OT23, con il quale le Aziende operanti da più di 2 anni possono richiedere la riduzione del tasso del proprio premio assicurativo.
Il modello riproduce sostanzialmente quello del 2021.
La riduzione del tasso è fissa, come si ricorda qui di seguito:
– fino a 10 lavoratori > 28% riduzione
– da 11 a 50 lavoratori > 18% riduzione
– da 51 a 200 lavoratori > 10% riduzione
– oltre 200 lavoratori > 5% riduzione
Le Aziende possono presentare il modello OT23 compilato, e la relativa documentazione probante, entro il 28/02/2022.
Consigliamo già a tutte le Aziende interessate di iniziare a predisporre la documentazione relativa agli interventi migliorativi messi in atto nell’anno 2021.
Vi invitiamo a contattarci nel caso necessitaste di qualunque chiarimento a riguardo.
Scaricate qui i documenti INAIL:
Aprile 14th, 2021 by gestioniambentali
Si riporta di seguito il testo integrale della Circolare del Ministero della Salute n.79702 del 12/04/2021 in merito alla riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.
Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
B) Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
C) Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
D) Lavoratori positivi a lungo termine
Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.
Scarica qui la circolare originale.
Aprile 14th, 2021 by gestioniambentali
In data 06 aprile 2021 è stato siglato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Tra le modifiche introdotte, segnaliamo le più rilevanti in termini di ricadute operative:
– PUNTO 2 – MODALITÁ DI INGRESSO IN AZIENDA
“La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.”
– PUNTO 6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
“In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore (es. FFP2 o FFP3 senza valvola). Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.”
– PUNTO 12 – SORVEGLIANZA SANITARIA
“Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione.“
Tali misure devono essere recepite dall’azienda, che dovrà aggiornare il proprio protocollo aziendale, insieme alle altre modifiche / integrazioni del nuovo protocollo condiviso.
Invitiamo tutti ad una lettura integrale del documento, reperibile al seguente link del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF
Novembre 27th, 2020 by gestioniambentali
Il 25 novembre 2020, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, Luca Zaia, ha adottato l’ordinanza n. 157, nella quale modifica le precedenti misure relative agli esercizi di commercio al dettaglio.
L’ordinanza ha effetto da giovedì 26 novembre 2020 a venerdì 04 dicembre 2020.
L’ordinanza prevede che, in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
1.
a. esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
b. esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.
2.
Sono confermate, per il resto, tutte le disposizioni dell’ordinanza n. 156 del 24.11.2020.
Novembre 25th, 2020 by gestioniambentali
Il 24 novembre 2020, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, Luca Zaia, ha adottato l’ordinanza n. 156, nella quale sono indicate le nuove misure relative agli esercizi di commercio al dettaglio.
L’ordinanza entrerà in vigore domani, giovedì 26 novembre 2020.
L’ordinanza specifica gli indici massimi di compresenza di clienti per gli esercizi commerciali al dettaglio:
a. esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
b. esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
c. esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.
Il gestore, al fine di consentire il controllo sull’applicazione delle previsioni di cui al punto precedente:
a. è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui sopra;
b. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.
In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vi invitiamo ad una attenta lettura integrale dell’ordinanza, che potete trovare qui.